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[1]Agli insegnanti e ai capi di Istituto contemplati dalla presente legge che, entro i primi cinque anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 30 o dispensati dal servizio per effetto dell'art. 31, e che contino meno di 25 anni di servizio, ma piu' di 22, in luogo dell'indennita' che puo' loro spettare, sara' liquidata la pensione come se abbiano prestato 25 anni di servizio.
[2]Gli insegnanti e i capi di Istituto predetti che entro i primi cinque anni dalla promulgazione della presente legge si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 30, saranno mantenuti in servizio sino al limite di eta' di anni 75, purche' siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente. 6
[3]L'ammontare delle pensioni, dipendenti dai collocamenti a riposo disposti in base ai citati articoli 30 e 31, non sara' computato sul fondo consolidato per il debito vitalizio di cui nella legge 29 dicembre 1912, n. 1358.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'insegnante o il capo d'istituto il quale raggiunga il limite di eta', di cui all'art. 30 e al 2° comma dell'art. 59 della legge 16 luglio 1914, n. 679, durante il corso dell'anno scolastico potra' essere mantenuto in ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo, salvo il caso di urgenti necessita' di servizio".
Testo in vigore dal 27 aprile 1918 al 3 agosto 1919
