[1]((In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

[2]Zucchero......................... q.li 45.000 Caffe' crudo....................... q.li 6.500 Surrogati di caffe..................... q.li 500 Cacao in grani...................... q.li 1.000 The............................. q.li 100 Semi di soia....................... q.li 8.500 Semi di arachidi..................... q.li 1.500 Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi... ha. 2.000 Alcol denaturato....................... ha. 500 Birra........................... hl. 20.000 Benzina......................... q.li 450.000 Gasolio per autotrazione................ q.li 100.000 Olio combustibile fluido................ q.li 350.000 Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole.......... q.li 70.000 Petrolio......................... q.li 12.000 Olio lubrificante..................... q.li 8.000 Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale............. L. 15.000.000 Attrezzature per l'agricoltura............ L. 120.000.000 Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe................. L. 1.500.000.000)).

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1956, n. 525

1

La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1 gennaio 1956".

L. 19 aprile 1967, n. 305

2

La L. 19 aprile 1967, n. 305 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 10 gennaio 1967".

L. 6 dicembre 1971, n. 1057

3

La L. 6 dicembre 1971, n. 1057 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1971".

L. 7 febbraio 1979, n. 44

4

La L. 7 febbraio 1979, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1978".

Testo vigente dal 31 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1979 al 31 dicembre 1986. 36 parole tolte, 46 parole aggiunte in 2 capoversi.

In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4aggiunto: , e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, … base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il tolto: 30 aggiunto: 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

tolto: zuccheroaggiunto: Zucchero......................... q.li 45.000 tolto: caffe' aggiunto: Caffe' crudo....................... q.li 6.500 tolto: surrogati aggiunto: Surrogati di caffe..................... q.li 500 tolto: cacao aggiunto: Cacao in grani...................... q.li 1.000 tolto: the aggiunto: The............................. q.li 100 tolto: semi di soja aggiunto: Semi di soia....................... q.li 8.500 tolto: semi aggiunto: Semi di arachidi..................... q.li 1.500 tolto: spirito aggiunto: Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi...tolto: . ha 1.500 alcole aggiunto: ha. 2.000 Alcol denaturato....................... ha tolto: 500 birraaggiunto: . 500 Birra........................... hl. tolto: 15.000 benzina aggiunto: 20.000 Benzina......................... q.li tolto: 350.000 gasolio aggiunto: 450.000 Gasolio per autotrazione................tolto: ......... q.li 100.000 tolto: olio aggiunto: Olio combustibile fluido................ q.li 350.000 tolto: gas aggiunto: Gas di petrolio liquefatti (tolto: GPL) per uso domesticoaggiunto: G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole.......... q.li 70.000 tolto: petrolio aggiunto: Petrolio......................... q.li 12.000 tolto: olio aggiunto: Olio lubrificante..................... q.li 8.000 tolto: libri aggiunto: Libri di testo scolastici in altre lingue o tolto: in lingue miste approvati dall'amministrazione regionale............. L. 15.000.000 tolto: attrezzature aggiunto: Attrezzature per l'agricoltura............ L. 120.000.000 tolto: attrezzature aggiunto: Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe tolto: (valore)..................... L. 1.500.000.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;623~art1 · fonte del testo