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[1]((In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonche' dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

[2]zucchero..................................... Quint. 30.000 caffe crudo.................................. " 3.500 surrogati caffe'.............................. " 500 cacao in grani............................... " 900 the.......................................... " 100 semi di soia................................. " 8.500 semi di arachidi............................. " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel terri- torio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi................... Ha. 1.000 alcole denaturato............................ " 500 birra........................................ Hl. 9.000 benzina...................................... Quint. 50.000 gasolio...................................... " 40.000 petrolio..................................... " 3.000 olio lubrificante............................ " 3.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi........................................... Lire 10 milioni attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal- ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto- pompe, irroratrici e polverizzatori per la irrora- zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico attrezzatura casearia; voltafieni e ra- strelli automatici (ranghiatori)..................." 25 milioni)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1956, n. 525

1

La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1 gennaio 1956".

Testo in vigore dal 20 giugno 1956 al 27 maggio 1967

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1949 al 20 giugno 1956. 61 parole tolte, 107 parole aggiunte in 2 capoversi.

In attesa che sia attuato il regime di zona francaaggiunto: , previsto per il territorio della Valle d'Aosta, tolto: dall'articolo 14, aggiunto: dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4tolto: , del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto tolto: di licenza aggiunto: per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti tolto: sovraimposte aggiunto: sovrimposte di confine, aggiunto: nonche' dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero......................... tolto: Q.li 24aggiunto: ............ Quint. 30.000 caffe aggiunto: crudo........................... tolto: Q.li 2aggiunto: ....... " 3.500 surrogati tolto: di caffe aggiunto: caffe'............................. tolto: Q.liaggiunto: . " 500 cacao in tolto: polvere aggiunto: grani............................. tolto: Q.li 2.200aggiunto: .. " 900 the............................. tolto: Q.li 50 oli di semiaggiunto: ............. " 100 semi di soia................................. " 8.500 semi di arachidi........................ tolto: Q.li 6.000 spiriti, liquori ed acquavitiaggiunto: ..... " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel tolto: territorio aggiunto: terri- torio della Valle, dalla distillazionetolto: , per usi familiariaggiunto: , in piccoli alambicchi...................tolto: .. aggiunto: Ha. 1.000 alcole denaturato.... tolto: Hl. 1.000 alcool denaturatoaggiunto: ........................ aggiunto: " 500 birra........... tolto: Hl. 2.000 birraaggiunto: ............................. Hl. 9.000 benzina......................... tolto: Q.li 15aggiunto: ............. Quint. 50.000 gasolio......................... tolto: Q.li 15aggiunto: ............. " 40.000 petrolio......................... tolto: Q.liaggiunto: ............ " 3.000 tolto: oli lubrificanti aggiunto: olio lubrificante........................... tolto: Q.li 1aggiunto: . " 3.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi................ tolto: L. 5.000.000aggiunto: ........................... Lire 10 milioni attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal- ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto- pompe, irroratrici e polverizzatori per la irrora- zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico attrezzatura casearia; voltafieni e ra- strelli automatici (ranghiatori)..................." 25 milioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 maggio 1956, n. 525

    La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1 gennaio 1956".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;623~art1 · fonte del testo