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[1]((In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'art. 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, nonche' dal diritto erariale sugli alcoli, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:
[2]zucchero..................................... Quint. 30.000 caffe crudo.................................. " 3.500 surrogati caffe'.............................. " 500 cacao in grani............................... " 900 the.......................................... " 100 semi di soia................................. " 8.500 semi di arachidi............................. " 1.500 spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcooliche compresi gli spiriti ottenuti nel terri- torio della Valle, dalla distillazione per usi familiari, in piccoli alambicchi................... Ha. 1.000 alcole denaturato............................ " 500 birra........................................ Hl. 9.000 benzina...................................... Quint. 50.000 gasolio...................................... " 40.000 petrolio..................................... " 3.000 olio lubrificante............................ " 3.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi........................................... Lire 10 milioni attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofal- ciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, moto- pompe, irroratrici e polverizzatori per la irrora- zione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico attrezzatura casearia; voltafieni e ra- strelli automatici (ranghiatori)..................." 25 milioni)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1956, n. 525
1La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1 gennaio 1956".
Testo in vigore dal 20 giugno 1956 al 27 maggio 1967
