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[1]In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14, della legge costituzionale n. 4, del 26 febbraio 1948, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

[2]zucchero......................... Q.li 24.000 caffe........................... Q.li 2.500 surrogati di caffe..................... Q.li 500 cacao in polvere..................... Q.li 2.200 the............................. Q.li 50 oli di semi........................ Q.li 6.000 spiriti, liquori ed acquaviti compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distillazione, per usi familiari in piccoli alambicchi......................... Hl. 1.000 alcool denaturato..................... Hl. 2.000 birra........................... Hl. 9.000 benzina......................... Q.li 15.000 gasolio......................... Q.li 15.000 petrolio......................... Q.li 3.000 oli lubrificanti..................... Q.li 1.000 libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi................ L. 5.000.000

Testo in vigore dal 15 settembre 1949 al 20 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;623~art1 · fonte del testo