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[1]((In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
[2]Zucchero........................... quintali 45.000 Caffe crudo........................ " 6.500 Surrogati di caffe'................. " 500 Cacao in grani..................... " 1.000 Te'................................. " 100 Semi di soja....................... " 8.500 Semi di arachidi................... " 1.500 Spirito, liquori, acquaviti, profu- merie alcooliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distil- lazione per usi familiari in pic- coli alambicchi................... ettanidri 1.500 Alcole denaturato.................. " 500 Birra.............................. ettolitri 15.000 Benzina............................ quintali 250.000 Gasolio............................ " 70.000 Petrolio........................... " 6.000 Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso domestico................. " 70.000 Olio lubrificante.................. " 6.000 Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dalla amministrazione regionale lire 15.000.000 Attrezzature per l'agricoltura..... " 120.000.000 Attrezzature per l'industria, arti- gianato, turismo, commercio, sani- tarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valo- re)............................... " 1.500.000.000)) 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1956, n. 525
1La L. 5 maggio 1956, n. 525 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha efficacia dal 1 gennaio 1956".
L. 19 aprile 1967, n. 305
2La L. 19 aprile 1967, n. 305 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 10 gennaio 1967".
L. 6 dicembre 1971, n. 1057
3La L. 6 dicembre 1971, n. 1057 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1971".
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 20 febbraio 1979
