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L'indennita' di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonche' dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000. La predetta indennita' e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1973 al 22 maggio 1975
