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L'indennita' di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonche' dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000. La predetta indennita' e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonche' agli effetti dell'assegno alimentare. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 aprile 1975, n.135
2con decorrenza dal 1 febbraio 1975
La L. 28 aprile 1975, n.135 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a lire 55.000".
Testo in vigore dal 22 maggio 1975 al 18 dicembre 1975
