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Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilita' di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita. Qualora pero' l'importo della tredicesima mensilita' che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilita' quali pensionati in misura pari alla differenza fra i due importi predetti.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1953 al 8 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1953-11-26;876~art4 · fonte del testo