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Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulla concessione governative, nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.
Testo in vigore dal 1 luglio 1965 al 12 febbraio 1980
