Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 37 — Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale

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L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attivita' industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

  • a)terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;
  • b)macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;
  • c)merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;
  • d)attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;
  • e)strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;
  • f)manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno. Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art37 · fonte del testo