Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 40 — Valutazione di condizioni soggettive
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Nei casi previsti dal n. 1 dell'articolo precedente:
- a)nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta
- b)per le persone giuridiche, si fa riferimento all'imposta patrimoniale;
- c)alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, agli enti pubblici civili ed ecclesiastici e' concesso il contributo in ragione del 50 per cento della spesa, qualora non spetti il contributo in ragione del 75 per cento, in dipendenza del limite dell'imposta patrimoniale a norma del n. 1, lettera a), dell'art. 39;
- d)nel caso che il fabbricato appartenga a piu' proprietari, il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 23 agosto 1966
