Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 41 — Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera, a) del n. 1 dell'art. 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sara' dovuto ai termini dell'art. 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sempre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria, famiglia, e' limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilita' finale:

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art41 · fonte del testo