Art. 40 — Valutazione di condizioni soggettive
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1966, n. 610.
Abrogato dal 23 agosto 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1966, n. 610.
Abrogato dal 23 agosto 1966
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 23 agosto 1966. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nei casi previsti dal n. 1 dell'articolo precedente:
tolto: a) nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta
tolto: b) per le persone giuridiche, si fa riferimento all'imposta patrimoniale;
tolto: c) alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, agli enti pubblici civili ed ecclesiastici e' concesso il contributo in ragione del 50 per cento della spesa, qualora non spetti il contributo in ragione del 75 per cento, in dipendenza del limite dell'imposta patrimoniale a norma del n. 1, lettera a), dell'art. 39;
tolto: d) nel caso che il fabbricato appartenga a piu' proprietari, il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 610
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art40 · fonte del testo