Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 44 — Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione
Ai dei due articoli precedenti verra' considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad uso di abitazione nella misura massima del per cento del volume complessivo del fabbricato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
