Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 9 — Surroga nella presentazione della denuncia

Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato. A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7. ((Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.))

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 32 parole aggiunte.

… decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7. aggiunto: Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art9 · fonte del testo