Art. 9 — Surroga nella presentazione della denuncia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. Leggi il testo vigente →
Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato. A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
