Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 9 — Surroga nella presentazione della denuncia

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Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato. A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art9 · fonte del testo