Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 8 — Comproprietà per quote indivise

((Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo. Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti.)) Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, puo' acquistare la proprieta' dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1966, n. 610

5

La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 9) che "A modifica [...] del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari."

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1966 al 12 novembre 1967. 2 parole tolte, 68 parole aggiunte.

Quando il bene danneggiatotolto: , di cui alle lettere b), c) e d) tolto: dell'art. 4, aggiunto: dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietariaggiunto: ; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo. Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti. Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art8 · fonte del testo