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La concessione dell'indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di societa' che, prima del 5 ottobre 1954 avevano la loro sede principale nel territorio indicato all'art. 1 e' subordinata alla dimostrazione che la societa' abbia formato oggetto di misure civili o militari jugoslave e l'avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione. Se la societa' non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell'indennizzo e' subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell'art. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o la impossibilita' di esercizio si riferiscono alle singole quote od azioni possedute.

Testo in vigore dal 10 aprile 1958 al 18 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art4 · fonte del testo