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[1]Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza e' conservata come assegno ad personam: quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento; quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie; quote di riparto dei tributi speciali; quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico; quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle universita'; indennita' speciale fruita dal personale civile dell'Aeronautica addetto, ad esaurimento, alle operazioni di controllo dello spazio aereo, per l'espletamento di tali operazioni. Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennita' di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennita' militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:

[2]vice questore aggiunto.............. tenente colonnello commissario capo...................... maggiore commissario e ispettrice, parametro 257........... capitano commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia.. .............................. tenente.

[3]Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.

Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 11 maggio 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 133/1983

    Altra decisione
    5 maggio 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 28, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché dell'art. 2675 cod. civ. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, per cui detta normativa, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria; responsabilità addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) perché estesa alla colpa lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale è infatti sopravvenuta la legge 21 gennaio 1983, n. 22, che, con l'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., con l'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e con l'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, il che comporta la necessità di un riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua delle nuove citate disposizioni.

    Art. 2675 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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