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[1]I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:

[2]cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potra' consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non e' ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale;

[3]superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50; altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potra' consentirsi un minimo di metri 1,80.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art13 · fonte del testo