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[1]Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.

[2]E' obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno dieci persone di bassa forza.

[3]Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non piu' di due turni, a eccezione delle navi con piu' di trecento persone di equipaggio, sulle quali potra' essere consentito anche un terzo turno.

[4]Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovra' esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se pero' una di tali categorie comprenda meno di sei persone esse si aggregheranno ad altra categoria.

[5]Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:

[6]cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21;

[7]superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.

[8]Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondita' non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri 0,35, se siedono da ambo i lati.

[9]In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perche' ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art22 · fonte del testo