Art. 45
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[1]Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovra' ricorrersi all'illuminazione artificiale.
[2]Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.
[3]Per l'illuminazione artificiale e' da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.
[4]E' prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.
[5]La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
