Art. 79
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[1]All'atto del compimento dei lavori prescritti a termine dell'articolo 78, e dopo constatato dalla Commissione locale che sono stati eseguiti in conformita' di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sara' rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa e' stata posta in regola con le norme della presente legge.
[2]Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 83 sia, per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
