Art. 88
[1]I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
[2]Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
