Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1974 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

[1]I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

[2]((Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute)).

Testo in vigore dal 11 agosto 1974 al 24 agosto 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 11 agosto 1974. 56 parole aggiunte.

aggiunto: Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art88 · fonte del testo