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I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 11 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art88 · fonte del testo