Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 88
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 11 agosto 1974. Leggi il testo vigente →
I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 11 agosto 1974
