Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 89
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E' in facolta' dell'Autorita' marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siano conformi alle norme della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
