La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, stabilita dal precedente articolo 1, e' elevata, a decorrere dal 1 luglio 1956, a lire 35 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 9 lorde per ciascuno dei successivi. Dalla stessa data e' soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art7 · fonte del testo