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[1]Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici od anche di semplice affitto per pascolo con corrisposta di un canone fisso in denaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, i locatari od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone, a decorrere dalla annata agraria 1920-921 e fino a tutto l'anno agrario 1921-922.

[2]Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima con una valutazione complessiva.

[3]Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art1 · fonte del testo