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[1]Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, i comitati provinciali di conciliazione di cui all'art. 4 del R. decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del prefetto o degli interessati esamineranno se, nella rispettiva Provincia per circostanze di fatto o ragioni di equita' e di opportunita', le disdette di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero o per la loro natura o per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsezza di abitazioni e le difficolta' di diverso collocamento, possano dar luogo ad inconvenienti gravi, che giustifichino la necessita' di un nuovo rinvio della esecuzione della disdetta.

[2]I Comitati dovranno emettere sulla questione, proposte motivate che saranno immediatamente trasmesse al ministro di agricoltura.

[3]I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi e di due rappresentanti della categoria dei lavoratori interessati, designati gli uni e gli altri dalle rispettive associazioni, o in mancanza dalle Commissioni provinciali di agricoltura.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 2 marzo 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art10 · fonte del testo