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[1]Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, i comitati provinciali di conciliazione di cui all'art. 4 del R. decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del prefetto o degli interessati esamineranno se, nella rispettiva Provincia per circostanze di fatto o ragioni di equita' e di opportunita', le disdette di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero o per la loro natura o per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsezza di abitazioni e le difficolta' di diverso collocamento, possano dar luogo ad inconvenienti gravi, che giustifichino la necessita' di un nuovo rinvio della esecuzione della disdetta.
[2]I Comitati dovranno emettere sulla questione, proposte motivate che saranno immediatamente trasmesse al ministro di agricoltura.
[3]I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi e di due rappresentanti della categoria dei lavoratori interessati, designati gli uni e gli altri dalle rispettive associazioni, o in mancanza dalle Commissioni provinciali di agricoltura. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 marzo 1922, n. 199, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo, e nei quali ebbe luogo la proroga delle disdette agrarie a norma della legge 7 aprile 1921, n. 407, la esecuzione delle disdette di cui al capo II della legge medesima, ancorche' convalidate dal magistrato, rimane sospesa fino alla emanazione del provvedimento legislativo di competenza del Parlamento nazionale, ma in ogni caso non oltre il giorno 31 marzo 1922. Dalla sospensione anzidetta sono escluse le disdette per le quali sia gia' avvenuto il rilascio dell'immobile; e sono altresi' escluse le disdette convalidate dal magistrato per inosservanza dei patti contrattuali o comunque concordati, e consuetudinari".
Il Regio D.L. 12 marzo 1922, n. 279, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 1 marzo 1922, n. 199, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione della esecuzione delle disdette agrarie disposta dal R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 199, e' limitata al solo caso in cui il disdettato non abbia trovato altra abitazione in luogo di quella che gode in forza del contratto a cui la disdetta si riferisce". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del decreto-legge 1° marzo 1922, numero 199, e del presente sono estese ai mandamenti giudiziari delle provincie di Lucca e di Siena, nei quali l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo".
Testo in vigore dal 13 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
