Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei Comuni o parti di Comuni gia' invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche, in cui per decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, o per provvedimenti successivi la percezione dell'imposta diretta sui terreni sara' ripresa col 1° gennaio 1921, si presume fino a prova contraria la perdita di tutto il raccolto per tutta la durata dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche. Relativamente a tale periodo non sara' dovuta dai coltivatori diretti dei fondi in affitto, a mezzadria o a compartecipazione comunque denominata alcuna prestazione in denaro o in natura. Le rimanenze passive dell'annata precedente saranno ripartite, con gli interessi di mora, nella misura del 4 per cento, in quattro annualita', che saranno corrisposte a cominciare dall'annata 1920-921.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art13 · fonte del testo