Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Provandosi dal locatore che il coltivatore del fondo percepi' in tutto o in parte i raccolti, la Commissione mandamentale arbitrale determinera' quali prestazioni siano dovute dal coltivatore.
tolto: Per l'annata agraria successiva alla cessazione dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche il coltivatore puo' chiedere alla Commissione mandamentale arbitrale una riduzione delle sue prestazioni proporzionata alla diminuzione dei raccolti che ne sia conseguita o dovuta alla devastazione dei topi campagnoli. Il debito cosi risultante a carico del coltivatore, per le disposizioni di questo articolo, sara' pur esso ripartito e corrisposto nelle quattro annualita' di cui all'articolo precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art14 · fonte del testo