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Nei Comuni o parti di Comuni gia' invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche, in cui per decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, o per provvedimenti successivi la percezione dell'imposta diretta sui terreni sara' ripresa col 1° gennaio 1921, si presume fino a prova contraria la perdita di tutto il raccolto per tutta la durata dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche. Relativamente a tale periodo non sara' dovuta dai coltivatori diretti dei fondi in affitto, a mezzadria o a compartecipazione comunque denominata alcuna prestazione in denaro o in natura. Le rimanenze passive dell'annata precedente saranno ripartite, con gli interessi di mora, nella misura del 4 per cento, in quattro annualita', che saranno corrisposte a cominciare dall'annata 1920-921.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art13 · fonte del testo