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[1]Provandosi dal locatore che il coltivatore del fondo percepi' in tutto o in parte i raccolti, la Commissione mandamentale arbitrale determinera' quali prestazioni siano dovute dal coltivatore.

[2]Per l'annata agraria successiva alla cessazione dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche il coltivatore puo' chiedere alla Commissione mandamentale arbitrale una riduzione delle sue prestazioni proporzionata alla diminuzione dei raccolti che ne sia conseguita o dovuta alla devastazione dei topi campagnoli. Il debito cosi risultante a carico del coltivatore, per le disposizioni di questo articolo, sara' pur esso ripartito e corrisposto nelle quattro annualita' di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art14 · fonte del testo