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Nelle localita' di cui all'art. 13 il contratto puo' essere dalla Commissione mandamentale arbitrale prorogato per un congruo numero di anni senza aumento di corrispettivo fino a tutta la annata agraria 1923-924 a favore del coltivatore diretto che abbia affrontato rischi o compiuto lavori eccezionali per rimettere in coltura il fondo devastato dalla guerra.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art15 · fonte del testo