Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali e' ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere o per incompetenza. Il ricorso e' giudicato dal tribunale con sentenza che non e' soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.
tolto: Il ricorso si propone con citazione per biglietto entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.
tolto: Per tutto cio' che non e' preveduto dalla presente legge, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite dalla legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, e relativo regolamento 26 aprile 1894, n. 179.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art6 · fonte del testo