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[1]Contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali e' ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere o per incompetenza. Il ricorso e' giudicato dal tribunale con sentenza che non e' soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

[2]Il ricorso si propone con citazione per biglietto entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.

[3]Per tutto cio' che non e' preveduto dalla presente legge, devono essere osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite dalla legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, e relativo regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art6 · fonte del testo