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[1]Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.

[2]Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equita' e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

[3]Questi giudizi non sono vincolati a formalita' di procedura.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art7 · fonte del testo