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[1]Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.
[2]Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equita' e con poteri di arbitri amichevoli compositori.
[3]Questi giudizi non sono vincolati a formalita' di procedura.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
