Contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica

Art. 86 — Sono nulli i voti quando: 1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede; 2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4; 3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante; 4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta

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[1]1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

[2]2° le buste presentino qualsiasi treccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 85, numero 4°;

[3]3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per piu' di un candidato od al nome o cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternita', un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda-tipo, di cui all'articolo 65, o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto e' prescritto dal terzo comma dell'articolo 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come e' stabilito allo articolo 85, numero 4°.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 12 luglio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art86 · fonte del testo