Art. 86 — Sono nulli i voti quando: 1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede; 2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4; 3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante; 4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 12 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
