Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

[2]1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformita' dell'art. 87, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 85, 86 e 88;

[3]2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

[4]3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 95;

[5]4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

[6]E' vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

[7]Non puo' essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di inscrizione nelle liste del collegio di cui l'art. 51. Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 65.

[8]Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 73. Per ragioni di ordine pubblico egli puo' inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto e' stabilito dall'ultimo comma dell'art. 65, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Testo in vigore dal 6 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-30;666~art90 · fonte del testo