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[1]Per rendere piu' agevole alle Cooperative di produzione e lavoro ed ai loro Consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti, ed agli Enti morali costituiti fra Cooperative, il credito occorrente per la esecuzione dei lavori e forniture assunte dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni ed altri Enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, gli Istituti di emissione sono autorizzati a riscontare all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, Ente morale costituito con R. decreto 15 agosto 1913, n. 140, cambiali fino alla concorrenza di 100 milioni, al saggio uguale alla ragione normale dello sconto, garantite con la cessione dei mandati delle pubbliche amministrazioni appaltanti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

[2]Il detto risconto sara' ripartito fra i tre Istituti di emissione nella misura di 60 milioni per la Banca d'Italia, la quale e' autorizzata per le operazioni a favore delle Cooperative e loro Consorzi dell'Italia settentrionale e centrale; 30 milioni per il Banco di Napoli, che e' autorizzato per le operazioni del Mezzogiorno continentale ed in Sardegna; e 10 milioni pel Banco di Sicilia, che e' autorizzato per le operazioni in Sicilia.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1495~art1 · fonte del testo