Contratti agrari

Art. 46 — Tentativo di conciliazione - Disposizioni processuali

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Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari e' tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

Testo in vigore dal 5 maggio 1982 al 6 ottobre 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1997

    Questione infondata
    3 aprile 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 (in relazione all'art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392), 24, commi 1 e 2, e 42, comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosità mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali, senza prevedere altresì il pagamento delle spese processuali - in quanto, con riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, la non simmetrica costruzione della disposizione impugnata e di quella assunta come 'tertium comparationis' (art. 55 l. n. 392 del 1978), lungi dal determinare la prospettata disparità di trattamento, trova la sua giustificazione nella diversità di 'ratiò sottesa ai due strumenti procedimentali, che costituiscono sistemi in sé compiuti, affatto autonomi e diretti a regolare materie non omogenee; ed in quanto, con riferimento alla denunciata lesione dei diritti di difesa e di azione - posto che la disposizione in esame si limita a ricollegare al pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosità dedotta in giudizio; e che tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la sua incidenza sul processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 l. n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa 'causa petendì - resta fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in particolare la responsabilità per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale può comunque chiedere la condanna del convenuto ex art. 91 cod. proc. civ., instando affinché venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale è dato al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. - S. n. 139/1984. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost. · Art. 46 Contratti agrari

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  • Ordinanza n. 73/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    La non obbligatorieta` per le vertenze di lavoro del preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione nella necessita` di raccordare con l'azione giudiziaria le disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono l'esperibilita` solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle associazioni sindacali. Per le cause agrarie di competenza pretorile non puo` ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione, chiaramente finalizzato ad evitare la pendenza giudiziaria della lite, un adempimento vessatorio di difficile osservanza ne` un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identita` tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 930, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - v. S.n. 63/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 409 c.p.c. · Art. 431 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art46 · fonte su Normattiva