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I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restatante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e cio' a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso. L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato dal premio di coltivazione. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni. La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto e' disposto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157. Restano abrogati: il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 22 dicembre 2008
