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Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti. La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto. Il presidente del Collegio giudicante puo' disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 23 dicembre 1962
