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Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti. La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto. Il presidente del Collegio giudicante puo' disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 11-20 dicembre 1962, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1962, n. 327) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione"
Testo in vigore dal 23 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
