Art. 14 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)
L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. L'Istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda, la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva, dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo vigente dal 22 febbraio 1952
