L'Istituto federale si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. L'Istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguarda, la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva, dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 22 febbraio 1952

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  1. 22 febbraio 1952 — oggiin vigoreper 75 anni
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  6. 22 febbraio 1952 — 22 febbraio 1952per 1 giorno
  7. 30 dicembre 1950 — 22 febbraio 1952per un anno
  8. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  9. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  10. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  11. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950per 1 giorno
  12. 30 dicembre 1950 — 30 dicembre 1950testo originarioper 1 giorno

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1950 al 30 dicembre 1950. 15 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Monte dei Paschiaggiunto: L'Istituto federale si obbliga a teneretolto: , per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilita' che sono attualmente in uso presso i tolto: magazzini aggiunto: Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterra' di dover istituire per il riscontro delle giacenzeaggiunto: , delle entrate e delle uscite dei valoritolto: , sia presso il tolto: magazzino aggiunto: Magazzino centrale compartimentale dell'Istituto sia presso gli organi di distribuzione. tolto: Il Monte dei Paschi aggiunto: L'Istituto si obbliga altresi' di sottoporsi per quanto riguardaaggiunto: , la gestione del servizio ad esso affidato con la presente tolto: convezione aggiunto: convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino tolto: compartimentale dell'Istituto aggiunto: centrale compartimentale, come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettivaaggiunto: , dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari tolto: dell'amministrazione aggiunto: dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonche' alla resa del conto giudiziale a norma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilita' generale dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1022~proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art14 · fonte del testo