[1]I cavi che la Compagnia impieghera' nelle riparazioni dei cavi dello Stato dovranno corrispondere per quanto e' possibile, e purche' non presentino requisiti inferiori, ai tipi dei singoli cavi in opera od a quelli che venissero concordati fra la Compagnia e l'Amministrazione.

[2]E' in facolta' dell'Amministrazione italiana di far assistere un proprio funzionario alle operazioni di riparazioni dei cavi dello Stato, per accertarsi della bonta' dei cavi da impiegare, per rendersi conto dei risultati delle riparazioni e per raccogliere i dati inerenti alle medesime. Anche in questo caso e' applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 4.

[3]Il funzionario dell'Amministrazione imbarcato sui vapori della Compagnia sara' tenuto a pagare soltanto il vitto di bordo.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art24 · fonte del testo