I delegati dell'Amministrazione italiana avranno la facolta' di assistere alle esperienze che si faranno per determinare le condizioni elettriche dei tre cavi sopra indicati. Tuttavia la Compagnia non avra' l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
